REPERTORIO N. 9.911 RACCOLTA N. 4.335

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto, in Lerici, frazione San Terenzo, via della Vittoria n. 39, presso la sede della “FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS”, alle ore diciassette 11 agosto 2020.

Avanti a me Dottor NICCOLO’ MASSELLA DUCCI TERI, Notaio in La Spezia, con studio in via Tommaseo n. 28, iscritto presso il Collegio Notari- le dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

è presente

DE SIMONE ROBERTO, nato a La Spezia il 29 marzo 1957, domicilia- to per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della “FONDA- ZIONE MANLIO CANEPA ONLUS”, con sede in Lerici, frazione San Terenzo, viale della Vittoria n. 39, codice fiscale 81000430116, iscritta con il n. 470 al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato ai sensi e per gli effetti del c. 1 dell’art. 1 e del c. 1 dell’art. 7 del D.P.R. 10 feb- braio 2000 n. 361 e iscritta all’Anagrafe Unica O.N.L.U.S. con prot. n. 31741 con decorrenza dal 2 settembre 2005, prot. n. 36729/2005, rif. n. 756 Settore Accertamento – Ufficio Controlli Fiscali – Agenzia delle Entrate – Di- rezione Regionale della Liguria.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi dichiara che è stato qui convocato il Consiglio di Amministrazione per partecipare all’assemblea della sunnominata Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

Avv. Niccolò Massella Ducci Teri NOTAIO

Via Tommaseo 28 – La Spezia Tel. 0187/734601

Registrato a La Spezia il 26/08/2020

serie 1T al n. 5352

  ORDINE DEL GIORNO

  • adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell’assemblea il comparente, signor DE SIMONE ROBERTO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’arti- colo 12 del vigente statuto fondativo, il quale, dopo aver constatato e dato at- to:

  • che sono intervenuti personalmente e, ai sensi dell’articolo 8 (otto) dello statuto fondativo, i Consiglieri di Amministrazione signori De Simone Ro- berto (Presidente), Venturini Ilaria, Malatesta Cristiana e Rossi Lea Paola (Consiglieri), mentre risulta assente il Vice Presente, signora Micheloni Giu- lia, che ha dichiarato di essere edotta su quanto all’ordine del giorno;
  • che la presente assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 dello Statuto Fondativo, in particolare con lettera inviata in data 5 agosto 2020 ai Consiglieri di Amministrazione e ai Revisori dei Con- ti;
  • è presente il Revisore Unico signor Tincani Matteo;
  • che è presente il Direttore, signor Ragonesi Lorenzo;

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e, pertanto, atta a deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra e di aver accer- tato l’identità e la legittimazione dei presenti.

Venendo alla materia posta all’ordine del giorno, il Presidente illustra all’as- semblea le motivazioni che rendono necessaria la modifica dello statuto del- la Fondazione “FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS” al fine di adeguare la Fondazione a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (d.lgs.n. 117 del 2017). La fondazione, infatti, in quanto soggetto già iscritto all’a- nagrafe delle Onlus, ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997, è tenuta ad adeguare il proprio statuto al fine di poter conseguire l’iscrizione al Registro unico na- zionale del Terzo settore (RUNTS), una volta istituito (art. 101, cc. 2 e 8 Co- dice del Terzo settore), poiché l’iscrizione al RUNTS sarà possibile solo a seguito dell’adozione di un decreto ministeriale istitutivo. Nel frattempo, in attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione rimane soggetta a quanto previsto al D. Lgs. n. 460 del 1997 e iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Un primo gruppo di modifiche riguarda gli adeguamenti che sono obbligato- ri ai fini dell’iscrizione al RUNTS. Si tratta delle disposizioni che il legislatore ha qualificato come essenziali ai fini dell’ottenimento della qualifica di ente del Terzo settore. Ad esempio, rientrano in tale fattispecie le norme che disciplinano l’aggiunta alla denominazione della Fondazione dell’acronimo ETS o l’istituzione di un Organo di controllo.

In tal senso, è da sottolineare come il legislatore richieda a ciascun ente del Terzo settore di individuare una o più attività di interesse generale fra quelle indicate all’art. 5 del Codice del terzo settore, quali attività svolte in via principale.

Nello statuto della Fondazione, esse sono individuate nelle seguenti:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Nello statuto, inoltre, è consentito alla Fondazione svolgere le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale: si tratta di una facoltà prevista dalla legge, di cui la Fondazione opportunamente si avvarrà, che potrebbe avere effetti positivi sull’autofinanziamento delle attività.

Un secondo gruppo di modifiche attiene, invece, all’adeguamento dello sta- tuto al mutato contesto istituzionale di riferimento: l’istituzione del RUNTS, la previsione di nuove e incisive forme di pubblicità e trasparenza rispetto all’attività degli enti, la necessità di depositare tempestivamente tutti gli atti più rilevanti relativi all’organizzazione e alla gestione. Per questi motivi, è opportuno che la Fondazione adegui il proprio statuto assicurando, da un la- to, la piena operatività e continuità degli organi di governo e di controllo e, dall’altro, elevati livelli di accountabilty verso tutti i soggetti portatori di interessi (destinatari delle attività, loro familiari, donatori, pubblica amministrazione, ecc.).

È da sottolineare l’accoglimento nello statuto della disciplina del volontaria- to, con un richiamo implicito all’art. 17 del Codice del Terzo settore, e alla disciplina dei rapporti di lavoro.

Infine il Presidente, evidenziando come non siano stati ancora emanati tutti i Decreti Attuativi conseguenti al D.Lgs 117/2017 e, in particolar modo, non sia stato ancora istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo

 Settore, rileva come le modifiche statutarie connesse alla nuova disciplina produrranno pienamente i loro effetti all’effettiva iscrizione della Fondazione nel suddetto registro.

L’assemblea mediante voto palese, all’unanimità

D E L I B E R A

  • di adottare e fare proprio lo statuto che regola l’attività della “FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS”, a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore, approvandone le norme come riportate nel testo proposto e letto in assemblea dal Presidente e lo consegna a me Notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci copie, così che il Consiglio di Amministrazione possa adottare i conseguenti adempimenti e possa provvedere alla funzionalità dei propri organi;
  • di dare atto che le modifiche statutarie connesse alla nuova disciplina pro- durranno pienamente i loro effetti all’effettiva iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore .

Il nuovo statuto, composto di numero 29 (ventinove) articoli, sottoscritto dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.

L’assemblea viene chiusa alle ore diciassette e trenta.

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 il presente atto ed il relativo allegato sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Le spese del presente atto sono a carico della “FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS”.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto, con l’allegato, alla comparente la quale, a mia domanda, lo ha approvato perchè conforme alla sua manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e trentacinque.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritti per facciate sei e quanto sin qui della presente settima. F.to De Simone Roberto

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio                           

Allegato al n. 9.911 di Repertorio e al n. 4.335 di Raccolta sub “A” Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE

Il presente statuto trae origine dalla trasformazione dell’IPAB Manlio Canepa stabilita dal decreto legislativo 4 maggio 200I n. 207 “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 308.

L’IPAB fu creata con le donazioni che, in seguito all’esplosione del forte di Falconara de1 28 settembre 1922, elargirono l’Associazione Generale fra Commercianti e Industriali della Spezia e la Commissione Milanese di soccorso alle vittime di Falconara. L’Istituzione prende nome dall’eroico ufficiale di San Terenzo di Lerici caduto nella Grande Guerra.

Scopo dell’IPAB era quello dell’Assistenza all’infanzia e al Centro Polivalente disabili di San Terenzo di Lerici.

L’IPAB Manlio Canepa, già Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Comune dl Lerici, dall’Unione Industriali di La Spezia, dal Collegio dei Ragionieri di La Spezia, si trasforma in Fondazione, con provvedimento adottato dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1550 del- 5 dicembre 2003.

In sede di trasformazione dell’IPAB partecipano, in qualità di fondatori il Comune di Lerici, la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, l’ASL 5 Spezzino, l’Associazione Genitori dei ragazzi disabili denominata “Pleiadi”. L’ASL 5 spezzino con deliberazione n. 552 del 21 luglio 2010 ha deliberato di recedere dalla Fondazione in quanto ritiene di avere assolto all’obbiettivo originario di promozione alla partecipazione dei cittadini all’avvio di percorsi di assistenza integrata ai disabili, che l’Azienda sanitaria, per proprio compito istituzionale deve programmare e realizzare, evitando la creazione di possibili incompatibilità future con il ruolo di acquirente di servizi sanitari erogati dalla Fondazione.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale. A seguito dell’iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sociale sarà da considerarsi integrata con l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione la Fondazione farà uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 SCOPO

Gli scopi della Fondazione sono:

  • interventi socio sanitari e di solidarietà sociale diretti ad affiancare e sostituire il sostegno familiare nelle situazioni di presenza di persone disabili.

La Fondazione persegue iniziative aventi l’esclusivo obiettivo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale, relativamente al settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria.

L’ obiettivo della Fondazione è dare risposta ai seguenti bisogni:

  • integrazione sociale e mantenimento nel proprio territorio di vita dei cittadini disabili;
  • assistenza socio sanitaria e protezione dei disabili;
  • sostegno a nuclei familiari con persone disabili;
  • assistenza sociale e socio sanitaria a nuclei familiari non autosufficienti con disabili, per i quali necessitino soluzioni residenziali.

 Tale finalità è perseguita attraverso:

  1. la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari rivolti prevalentemente alla socializzazione delle persone disabili, anche con interventi sostitutivi della famiglia, quali in particolare: case-famiglia (anche per situazioni di emergenza); comunità-alloggio; soluzioni residenziali assistite, nonché organizzazione di soggiorni vacanze e simili;
  2. ogni altro sistema, ipotesi di assistenza o sostituzione della famiglia che l’evoluzione tecnica e normativa consentiranno.

Le attività solidali di cui al presente articolo vengono effettuati anche a favore di minori con disabilità attraverso le erogazioni di servizi specifici e/o contributi economici per nuclei famigliari in stato di bisogno o di disagio sociale.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui al presente articolo devono essere integralmente reinvestiti per la realizzazione degli scopi statutari.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse strumentali o accessorie.

Art. 3 ATTIVITA’ DIVERSE

La fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente”.

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi nonché a procacciarsi i mezzi finanziari ed economici per la realizzazione degli scopi statutari, predisponendo un programma di investimento in fasi successive, da aggiornarsi secondo le disponibilità economiche della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’|acquisto, in proprietà od altri diritti reali, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione delle attività;
  1. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, movimenti di volontariato, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al medesimo scopo; la Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  2. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società di capitale, associazioni o fondazioni che abbiano lo stesso fine.

Art. 4 AMBITO

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Liguria.

PARTE SECONDA IL PATRIMONIO

Art. 5 PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione Manlio Canepa Onlus Ets comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all’IPAB Asilo Infantile Manlio Canepa quali risultanti dall’inventario redatto in data 7/04/2005 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ex Ipab Manlio Canepa, con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2005, nonché da tutti i beni in ogni nodo acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

I1 patrimonio della Fondazione è costituito altresì:

  1. dai beni donati dai Fondatori all’atto delta costituzione;
  1. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte dei sostenitori, di enti privati o pubblici, nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori;
  2. le riserve e le rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio è destinato direttamente all’attuazione dei fini della Fondazione.

Costituiscono altresì risorse destinate agli scopi istituzionali:

  1. i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
  1. le somme annualmente assegnate a titolo di contributo volontario dai fondatori e dai sostenitori, non destinate ad incrementare il patrimonio;
  2. gli eventuali contributi erogati anche in via straordinaria dagli Enti pubblici in genere, ed in particolare dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;
  3. I contributi volontari, oblazioni, lasciti, eredità o legati e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per finanziare l’attività e non destinati ad incrementare il patrimonio;
  1. i proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l’esplicazione di attività istituzionali;
  2. nonché ogni altra fonte finanziaria, da qualsiasi altro soggetto proveniente.

Art.5 bis – “DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili destinati alle finalità istituzionali, non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata, devono essere trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.

Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, deve essere tenuto l’inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico. Le delibere di alienazione dei beni aventi valore storico monumentale e artistico sono assunte con la maggioranza 2/3 (due terzi) del C.d.A.”

PARTE III- GLI ORGANI Art. 6 ORGANI

Sono organi della fondazione:

  • l’Organo di amministrazione;
  • l’Organo di controllo;
  • l’Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.”

Art. 7 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

I1 Consiglio di Amministrazione è composto da n.5 (cinque) membri con diritto di voto di cui:

  • 2 (due) di nomina Comunale
  • 2 (due) di nomina della Fondazione CaRiSpezia;
  • 1 (uno) di nomina dell’associazione Pleiadi.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni.

Si perde la qualifica di consigliere di Amministrazione in caso di morte, dimissioni, interdizione, a qualsiasi titolo dai pubblici uffici.

La carica di membro di Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

  • eleggere nel proprio seno, il Presidente, il vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione;
  • approvare le modifiche Statutarie e regolamentari
  • nominare gli organi di controllo della Fondazione e ne determina il compenso;
  • approvare il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio;
  • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
  • nominare il Direttore e contestualmente attribuire le funzioni e la durata dell’incarico;
  • determinare i compensi del Presidente e del Direttore;
  • approvare contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati per i1 raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • nomina i sostenitori;
  • svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, relativamente a singoli atti, al Presidente, o ai Consiglieri.

ART. 8 CONVOCAZIONE E QUORUM

I1 Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o per richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma  telefax o e-mail inviata  con tre giorni di preavviso.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione che non può essere fissata lo stesso giorno della prima. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica e in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa.

L’amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal precedente comma risponde dei danni che ne derivano alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino ai quarto grado di parentela degli amministratori.

Per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con il voto favorevole di almeno tre Membri. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 33 del 2014 i proventi sono contestualmente reinvestiti nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Art. 9 DIMISSIONI

Le dimissioni dei consiglieri non sono immediatamente efficaci e il consigliere resta in carica fino a nuova nomina.

Le dimissioni vengono presentate al Presidente, o nel caso di dimissioni del Presidente al- Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di dimissioni dl uno dei componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surroga del consigliere dimissionario. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di dimissioni del Presidente la funzione viene svolta, temporaneamente, dal vice Presidente, nelle more della nuova nomina da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni.

ART 10 DECADENZA

I1 membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 11 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che ha proceduto alla nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza, per gravi violazioni di legge o del presente statuto.

La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti con seguente contraddittorio in forma scritta.

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente della fondazione, che è anche presidente dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.

Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

La durata della carica di Presidente è di anni 3 (tre).

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

I provvedimenti del Presidente vengono assunti in forma scritta con appositi atti e dovranno essere ratificati dal CDA nella prima seduta utile.

In particolare, i1 Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente è responsabile operativo della gestione contabile della Fondazione.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Sottopone a1 Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e 1e specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, il quale eserciterà, quelle determinate attribuzioni che gli vengano delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Per la carica di Presidente della Fondazione spetta un compenso deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il cui ammontare viene stabilito in relazione alle disponibilità di bilancio e comunque non può superare il 50% (cinquanta per cento) dell’indennità riconosciuta ad un Assessore del Comune di Lerici, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa

Nel caso il bilancio consuntivo annuale evidenziasse un disavanzo di gestione, il compenso del Presidente è sospeso, quindi non più dovuto per l’intera annualità di bilancio. Solo al momento dell’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo il Consiglio di Amministrazione potrà rideterminare il nuovo compenso sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente comma.

Art. 13 VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato al Consiglio fra i propri membri e dura in carica tre anni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Fondazione i suoi poteri sono assunti dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

La carica di Vice Presidente è gratuita.

                           

Art. 14 DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la natura, durata dell’incarico, e la retribuzione.

La durata dell’incarico non potrà comunque superare la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è responsabile operativo della gestione amministrativa dell’attività della Fondazione.

In particolare:

  • redige le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e li sottoscrive con i1 Presidente. Dà inoltre esecuzione, nelle materie di sua competenza agii atti dei- Presidente;
  • provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

PARTE VI – GLI ORGANI DI CONTROLLO Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

L’organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. I componenti dell’organo possono devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono

                           

essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 IL REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti è nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 D. Lgs

117/2017 ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo.

Il Revisore dei Conti è scelto tra persone iscritte nell’elenco dei revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte della relazione consuntiva e di budget, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa, esercita un controllo di legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore del Conti resta in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui all’art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Allo stesso ove rinunci è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della Tariffa professionale.

Art. 17 SOSTENITORI

I sostenitori sono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di Amministrazione, le persona fisiche, gli enti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione accettandone le regole statutarie, le finalità e lo scopo e che abbiano effettuato donazioni al patrimonio della Fondazione non inferiori all’importo stabilito dal consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto. Qualora gli apporti siano costituiti da beni in natura questi saranno valutati con apposita perizia al fine di accertare il valore degli stessi.

ART. 18 ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

I sostenitori nominati da1 consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo possono annualmente indire una assemblea appositamente costituita il cui compito è quello di esprimere un parere consultivo sulle attività della Fondazione, da inviare al consiglio di Amministrazione prima dell’approvazione del bilancio di previsione.

PARTE IX GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI Art. 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BUDGET

L’esercizio economico decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio di amministrazione entro il 30 (trenta) aprile successivo la relazione consuntiva secondo quanto già previsto dal precedente articolo ed il budget di previsione da approvare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

La Fondazione adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale. Eventuali variazioni delle previsioni di spesa devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

La relazione consuntiva, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, non previste nel bilancio di esercizio, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal CDA nella prima seduta utile.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentari per incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero, alternativamente, per finanziare altre Fondazioni ovvero a incrementare il patrimonio della Fondazione stessa. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall’organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 DIRITTO DEI FONDATORI

I Fondatori e i sostenitori hanno diritto di esaminare il registro delle adunanze, i documenti contabili e ogni qualsivoglia atto amministrativo adottato dalla Fondazione previa richiesta scritta al Presidente che ha l’obbligo di adempiere entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 22- VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività, a tal fine viene istituito un registro dei volontari. Le attività di volontariato vengono svolte con i criteri e le modalità previste da apposito Regolamento fermo restando i principi di gratuità e di tutela assicurativa del volontario.

Art. 23 GESTIONE CONTABILE

Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del Bilancio di esercizio devono essere assistiti dall’attestazione a cura del Presidente, che l’operazione posta in essere, se non straordinaria rientra tra quelle previste dal CDA in sede di programmazione.

I pagamenti sono consentiti dopo che il Presidente ha verificato la congruità della spesa ed il rispetto della documentazione contabile.

Art . 24 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

La Fondazione mediante regolamento, stabilisce in conformità alla Legge e al presente statuto, i criteri generali di organizzazione e funzionamento dei servizi.

La Fondazione ad eccezione dei compiti amministrativi propri che vengono svolti direttamente, gestisce tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, salvo casi eccezionali da approvarsi all’unanimità dei consensi da parte dei membri del CDA, mediante convenzione e/o contratti di appalto con Enti Pubblici o privati, aziende, Cooperative, Lavoratori Autonomi o mediante incarichi professionali.

Art. 25 REGOLAMENTO DI AMMISSIONE :

La Fondazione si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l’accesso ai propri servizi e alle proprie prestazioni assistenziali a favore di minori disabili in stato di bisogno o di ultra diciottenni portatori di handicap fisico psichico e psicofisico.

Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazione, legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.

PARTE X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 26 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di La Spezia, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 5/2003.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La Sede dell’arbitrato sarà La Spezia.

Art. 27 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.28 NORME FINALI

Le disposizioni del presente Statuto, entrano in vigore dopo la regolare approvazione da parte della Regione Liguria.

ART 29 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano 1e disposizioni del              

Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. F.to De Simone Roberto

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio    

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE A- NALOGICO

(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 – art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89) Certifico io dr. Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio in La Spezia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 15 luglio 2023, rilasciata dal Consiglio Na- zionale del Notariato) che la presente copia redatta su sup- porto informatico (in formato statico PDF), è conforme al documento originale firmato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informati- co, pertanto “esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste a ad ogni effetto di legge”.

La Spezia, nel mio studio in via Tommaseo n. 28, oggi tren- ta settembre duemilaventi.

File firmato digitalmente dal Notaio dr. Niccolò Massella Ducci Teri.