REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI

INDICE 

ART. 1 – DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO  

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

ART. 4– ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI  

ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI 

ART 6– ISCRIZIONE ALL’ALBO  

ART. 7 – ISCRIZIONI ALL’ALBO DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI

ART. 8- CANCELLAZIONE DALL’ALBO  

ART. 9 – DISCIPLINA APPLICATIVA  

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO

PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI

ART.1 – Definizione di volontariato 

1. Il  volontariato  è  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo;  può  essere  strumento  per 

l’individuazione  dei  bisogni  e  per  un  più  efficace  conseguimento  dei  fini  istituzionali  dei  servizi, salvaguardando la propria autonomia. 

2. Il  volontariato  individuale,  così  come  disciplinato  dal  presente  regolamento,  viene  definito  come 

quell’insieme  di  attività  prestate  in  modo  personale,  spontaneo,  gratuito,  senza  fini  di  lucro, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate,  da  singoli cittadini a favore della attività di scopo della Fondazione.

3. Il servizio è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo,  nemmeno  dal  beneficiario;  investe,  indicativamente,  le  attività  di  cui  al  successivo  art.  4,  nelle 

quali la Fondazione ha  l’obbligo  di  intervenire attraverso una convenzione con il Comune di Lerici.

4. Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  di  svolgimento  del  servizio  suddetto  da  parte  di  singoli cittadini, o associazioni regolarmente costituite..

Art. 2 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Lerici o di altri territori, all’interno delle proprie attività connesse a tutte le problematiche afferenti la sfera della  DISABILITA’.

Art. 3 – Ambito di applicazione 

I  volontari  disponibili  saranno  impiegati  per  favorire  gli  interventi offerti dalla Fondazione che ad oggi sono:

  1. Centro Diurno per Disabili
  2. Laboratori
  3. Casa Famiglia
  4. Progetto Evergreen
  5. Progetti territoriali.

2) La  Fondazione,  in  occasione  dell’attivazione  delle  varie  attività  che  si  renderanno  necessarie  ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari. 

Art. 4 – Istituzione dell’Albo dei singoli volontari 

E’  istituito  presso  La Fondazione  un  Albo,    nel  quale  singoli  volontari  possono  iscriversi  al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, 

a titolo esemplificativo, al precedente art. 4. 

La  gestione  dell’Albo  è affidata ad  un  responsabile  che curerà  tutti  gli  adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all’iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell’Albo stesso. 

All’interno dell’ Albo, possono trovare collocazione oltre che singoli cittadini, anche associazioni di volontariato legalmente costituite.

Art. 5 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici 

1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti: 

a) età non inferiore agli anni 16; 

b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico; 

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino.

d) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

Art. 6 – Iscrizione all’Albo dei singoli volontari

 Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire: 

a) le generalità complete del volontario e la sua residenza; 

b) autodichiarazione indicante l’assenza di condanne con sentenze passate in         giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità della persona.

c) le opzioni espresse all’atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il

volontario intenda collaborare con la Fondazione e la disponibilità in termini 

di tempo; 

            

Art. 7-  Iscrizione all’Albo delle Associazioni di volontariato

Per l’iscrizione all’Albo di una singola Associazione, è prevista una stipula di convenzione tra la Fondazione e l’Associazione, contenente le modalità e la forma dell’inserimento dei propri soci volontari, nelle attività della Fondazione.

Art. 8– Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dei volontari dall’Albo potrà avvenire per le seguenti cause: 

rinuncia; 

accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione; 

negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività; 

rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità. 

 Nel caso di associazione, la decadenza si avrà allo scadere della convenzione tra le parti.

Art.9 – Disciplina applicativa 

  1. La Fondazione non  può  in  alcun  modo  avvalersi  di  volontari  singoli  per  attività  che  possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dalla Coordinatrice delle Attività.

Le attività oggetto del  presente  regolamento  rivestono  carattere  occasionale,  non  essendo  i  volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con la Fondazione. 

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza  per  i  volontari.  

Le  mansioni  affidate  non  comportano  l’esercizio  di  poteri  repressivi  o 

impositivi.

 

L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo. 

2) All’atto dell’instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra la Fondazione e i singoli volontari, questi 

sono tenuti a sottoscrivere un apposito accordo. Qualora il volontario sia un minorenne il contratto dovrà essere sottoscritto dall’interessato e da chi esercita la patria potestà sullo stesso.

Tali accordi devono prevedere: 

* per la Fondazione

a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari; 

b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti ; 

c) la  dichiarazione  che  nessun  rapporto  di  lavoro  intercorre  tra  la Fondazione  e  i  volontari  in relazione alle attività da questi svolte; 

d) l’assunzione  ai  sensi  dell’art.  4  della  Legge  n.  226  del  1991,  delle  spese  di  assicurazione  dei volontari  contro  il  rischio  di  infortuni  e  malattie  connesse  allo  svolgimento  delle  attività,  ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

e) l’affidamento ad un Referente del singolo volontario, con il compito di dare una adeguata formazione e successivamente all’inserimento nelle attività, divenendone supervisore dello Stesso.

* per i volontari 

a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

b) l’accettazione  espressa  di  operare  nell’ambito  dei  programmi  impostati  dalla Fondazione in forma coordinata con la coordinatrice dei servizi, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per 

il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; 

c) la  dichiarazione  di  operare  nel  pieno  rispetto  dell’ambiente  e  delle  persone  a  favore  delle  quali svolgono attività.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. 

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